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Mandato d’arresto per Putin. Che cos’è, cosa fa e come funziona la corte penale internazionale



La sede della Corte penale internazionale dell’Aja. In alto, il procuratore Karim Khan. Le foto di questo servizio sono dell’agenzia oto Reuters

La Corte penale internazionale è un organo di giurisdizione, fin qui il primo e l’unico, internazionale permanente, con sede all’Aja, in Olanda, competente a giudicare in materia di gravi crimini di rilevanza internazionale (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e crimine di aggressione).

Il crimine di genocidio è definito in base all’art. II della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio del 1948.

Per quanto riguarda i crimini contro l’umanità, definiti in base al diritto consuetudinario internazionale, è necessario che siano commessi “nell’ambito di un attacco esteso e sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell’attacco”.

Quanto ai crimini di guerra, la Corte può procedere anche quando le convenzioni di Ginevra siano violate anche in contesti non internazionali, ossia nelle guerre civili.

La gravità dei crimini è requisito fondamentale per stabilire se vi sia competenza della Corte e c’è una scala di parametri stabilita dall’ufficio del procuratore, per misurarla.


CPI DA NON CONFONDERE CON LA CORTE DI GIUSTIZIA

Il suo Statuto, tema di una forte campagna di sostegno all’epoca anche da parte di Famiglia Cristiana, è stato adottato il 17 luglio del 1998 con la Conferenza Diplomatica di Roma ed è entrato in vigore soltanto molto più tardi, il 1 luglio 2002. Ne fanno al momento parte 123 Paesi. A differenza della La Corte internazionale di giustizia, nota anche come Tribunale internazionale dell’Aja, con cui non va confusa, la Corte penale internazionale (CPI)  dell’Aja non è un organo delle Nazioni unite, con cui intrattiene rapporti disciplinati da un accordo approvato dagli stati parte.

Le competenze dei due organi sono diverse: la Corte internazionale di giustizia opera infatti come arbitro per dirimere le controversie in materia di interpretazione di norme internazionali sorte tra stati membri dell’Onu che ne hanno accettato la giurisdizione. La Corte penale internazionale dell’Aja agisce invece su scala internazionale come un tribunale penale: ha un organo inquirente che fa le indagini, l’ufficio del Procuratore, una presidenza, una sezione preliminare, una sezione di prima istanza, una sezione di appello e una cancelleria.

CHI SONO I GIUDICI

  

I suoi 18 giudici sono eletti dall’Assemblea degli Stati parte, tra persone presentate dagli Stati di comprovate qualità morali, di imparzialità e integrità. La loro permanenza in carica dura 9 anni non rinnovabili. Sempre dall’Assemblea sono nominato il Procuratore  e i suoi aggiunti, il loro ufficio autonomo e indipendente esercita l’azione penale. Anche i procuratori sono in carica per nove anni non rinnovabili. Le indagini possono partire motu proprio dal Procuratore, previa autorizzazione a procedere della Camera preliminare; per deferimento del Consiglio dell’Onu oppure per deferimento di uno stato parte, per crimini commessi sul territorio proprio o di un altro stato parte, in questo caso è competenza del Procuratore decidere se avviare l’indagine.


QUANDO PUò AGIRE LA CPI


In base all’articolo 12 dello Statuto di Roma è precondizione che la Corte possa attivarsi solo nel caso in cui giunga notizia di un crimine di sua competenza commesso nel territorio o da un cittadino di uno Stato parte. Questo limite è superabile qualora uno stato “non parte”  con apposita dichiarazione formale depositata presso la cancelleria della Corte stabilisca di accettarne la competenza, cosa che per esempio ha fatto l’Ucraina nel 2014. La giurisdizione della Corte diventa potenzialmente pressoché universale, poi, quando sia il Consiglio delle Nazioni Unite a deferirle, in base all’articolo VII della carta Onu, situazioni in cui si segnalano crimini previsti dall’articolo 5 dello Statuto. È stato questo il caso della contestazione dei crimini commessi in Darfur e in Libia. Lo stesso articolo VII conferisce però, come controbilanciamento a questa estensione potenzialmente “mondiale” della competenza della Corte, al Consiglio di sicurezza dell’Onu la possibilità di sospendere per un anno rinnovabile le indagini e i procedimenti avviati.

LA CORTE E I TRIBUNALI NAZIONALI

  

La Corte agisce riguardo alle giurisdizioni nazionali con un rapporto di complementarietà: per cui lascia alle giurisdizioni interne agli stati la responsabilità di perseguire i crimini internazionali, ma interviene in caso di inerzia o quando lo stato mostri di non sapere (perché magari in condizioni di crisi particolarmente gravi le istituzioni e il sistema giudiziario sono collassati) o di non voler “veramente” esercitare l’azione penale, uno di quei casi si verifica quando la giurisdizione nello stato non è realmente indipendente o quando l’incriminazione domestica solo formale avviene con lo scopo di sottrarre l’imputato alla competenza della Corte dell’Aja. La Corte penale internazionale può incriminare persone giuridiche o Stati, ma soltanto persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni, contestando loro crimini compiuti successivamente al 1 luglio 2002, data di entrata in vigore dello Statuto, per gli stati entrati subito, dalla data di ingresso in poi per quelli entrati dopo, a meno che non ci sia una dichiarazione formale da parte dello stato medesimo per far valere la giurisdizione anche retroattivamente. Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di Roma, la Corte penale internazionale può esercitare la propria giurisdizione sui crimini commessi nel territorio di uno Stato parte o sui crimini commessi da un cittadino di uno Stato parte. Il 20 dicembre 2012 il Parlamento italiano con legge n. 237 ha adeguato l’ordinamento italiano alle disposizioni dello statuto della Corte penale internazionale, disciplinando le procedure di cooperazione tra la giurisdizione interna e quella della Corte e introducendo nel codice penale italiano i reato contro l’amministrazione della Corte come richiesto dallo statuto.


IL PROCURATORE KHAN ANNUNCIA L’INDAGINE SULL’UCRAINA


Il 3 marzo 2022 il procuratore Karim Khan ha annunciato di aver «Notificato alla presidenza della CPI, decisione di aprire immediatamente un’indagine sulla situazione in Ucraina. Il nostro lavoro di raccolta delle prove è iniziato. Tra i paesi che hanno dato il loro via libera: tutti i membri dell’Unione Europea, ma anche Australia, Canada, Nuova Zelanda e Svizzera. Anche paesi dell’America Latina come la Colombia e il Costa Rica hanno dato la loro approvazione». Secondo Khan, c’è una «base ragionevole» – uno dei criteri con cui un’indagine può essere aperta presso la CPI – «per credere che in Ucraina siano stati commessi crimini che rientrano nella giurisdizione della Corte». L’indagine riguarderà tutti gli atti commessi «dal 21 novembre 2013», includendo, «tutte le accuse passate e presenti di crimini di guerra, crimini contro l’umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell’Ucraina da qualsiasi persona». Il procuratore non cita, invece, il crimine di aggressione, sul quale come ha notato di recente Giovanni Chiarini su Ispi aveva precedentemente sottolineato un difetto di giurisdizione, in questi termini: «riguardo al crimine di aggressione, entrato in vigore nel 2018, e l’applicazione di tali emendamenti alla presente situazione. Dato che né l’Ucraina né la Federazione Russa sono Stati parte dello Statuto di Roma, la Corte non può esercitare la giurisdizione su questo presunto crimine in questa situazione».

CHE COS’è IL CRIMINE DI AGGRESSIONE

  

Né la Russia, che ha firmato lo statuto ma non lo ha ratificato, né l’Ucraina che però ha firmato nel 2014 un’accettazione della giurisdizione della Corte sono stati parte dello Statuto. Riguardo al crimine di aggressione, disciplinato in un secondo momento rispetto all’approvazione dello statuto, cerchiamo di capire di che cosa di tratti.

«L’atto di aggressione da parte dello Stato viene formulato» – scrive Claudia Pividori del centro studi diritti umani dell’Università di Padova – «riprendendo la disposizione dell’art. 1 della Risoluzione 3314 (XXIX) adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1974, come “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato o in ogni altra maniera contraria alla Carta delle Nazioni Unite”. Dall’art. 3 della citata Risoluzione viene altresì ripreso l’elenco esemplificativo delle azioni qualificanti atto di aggressione, ovvero l’invasione o l’occupazione militare, il bombardamento, il blocco dei porti e delle coste, l’invio di bande di mercenari, ecc. Il crimine di aggressione commesso da un individuo viene definito come “pianificazione, preparazione, scatenamento o esecuzione, da parte di una persona che sia nella posizione di esercitare un controllo effettivo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite”. Ad una prima analisi appare che la definizione di atto di aggressione sia meno circostanziata di quella di crimine di aggressione. Quest’ultima fattispecie infatti sembra poter insorgere solamente rispetto a quegli atti in manifesta violazione della Carta ONU, ovvero azioni caratterizzate da tutti i tre gli indicatori individuati dal dispositivo dell’emendamento (carattere, gravità e portata dell’atto). Da questo si può dedurre che, ai sensi dello Statuto della Corte penale internazionale emendato, non tutti gli atti di aggressione in grado di far insorgere la responsabilità internazionale dello Stato potranno essere allo stesso tempo considerati crimini internazionali dell’individuo».


IL MANDATO DI ARRESTO PER PUTIN. L’ACCUSA DEPORTAZIONE DI BAMBINI

Il 17 marzo 2023 la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato d’arresto per Vladimir Putin e Maria Lvova-Belova Commissaria per i diritti dei bambini presso l’Ufficio del Presidente della Federazione Russa. Su di loro pende l’accusa di crimini di guerra, in particolare per la deportazione illegale di bambini ucraini. Il presidente Putin secondo l’accusa sarebbe responsabile  di deportazione illegale bambini dalle aree occupate dell’Ucraina alla Federazione Russa. I crimini sarebbero stati commessi nel territorio a partire dal 24 febbraio 2022.

«Ci sono ragionevoli motivi per ritenere che Putin abbia una responsabilità penale individuale per i suddetti crimini – spiega una nota della Corte  -, per aver commesso gli atti direttamente, congiuntamente con altri e attraverso altri”, oltre a non avere esercitato “un controllo adeguato sui subordinati civili e militari che hanno commesso gli atti, o hanno permesso la loro commissione, e che erano sotto la sua effettiva autorità e controllo».

L’ACCUSA DI CRIMINI DI GUERRA TRA HAMAS E ISRAELE

  

Il 21 novembre 2024 la Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha emesso oggi mandati di arresto anche per il premier israeliano Benyamin Netanyahu e l’ex ministro della Difesa Yoav Gallant con l’accusa di crimini di guerra e contro l’umanità nell’ambito del conflitto a Gaza. Un mandato di arresto è stato emesso anche per leader di Hamas, tra cui Al-Masri, noto con il nome di Deif. Israele sostiene di averlo ucciso nel corso di un attacco aereo, ma Hamas non ha non ha riconosciuto formalmente la sua scomparsa.
I reati contestati sono crimini di guerra e crimini contro l’umanità: al Governo israeliano si contestano attacchi «intenzionali contro la popolazione civile» palestinese, l’uso della «fame come metodo di guerra» e «l’uccisione, la persecuzione e altri atti disumani», le limitazioni agli aiuti umanitari; al passaggio di medicinali esponendo civili e anche bambini a «sofferenze disumane». A Mohammed Deif, ammesso che sia ancora in vita, si contestano i razzi su Israele, gli oltre mille morti del 7 Ottobre, i 252 ostaggi esposti a stupri e torture.





Dal sito Famiglia Cristiana

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