«L’indipendenza della magistratura è un pilastro dello Stato di diritto e va preservato. Il confronto e la critica è sempre possibile. I giudici non sono eletti e la loro legittimazione la si ritrova nelle motivazioni dei loro provvedimenti, che sono comunque criticabili, anche aspramente. Non è accettabile che ci possano essere attacchi personali perché qui si va su un terreno diverso, di delegittimazione della magistratura ed è poi un terreno scivoloso che bisogna evitare a tutti i costi. Sarebbe preoccupante un sistema senza giudici, il nostro è un sistema equilibrato ed è un sistema che contiene antidoti e strumenti per arginare possibili debordamenti».
Lo ha detto l’11 aprile, con parole pacate ma nette il presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso, subentrato in gennaio ad Augusto Barbera, nel corso della conferenza stampa seguita alla Riunione straordinaria in cui aveva presentato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’ultimo anno di attività della Consulta, finalmente al completo dopo il lungo stallo sull’elezione di quattro giudici di nomina parlamentare.
Parole giunte dopo che nel corso di un question time alla Camera il ministro della Giustizia aveva affermato: «Se aumenta il numero dei carcerati non è colpa del governo, ma è colpa di chi commette dei reati e della magistratura che li mette in prigione», suscitando la reazione della magistratura associata che il 15 aprile incontrerà il ministro e che aveva fatto notare come la magistratura abbia il dovere di applicare le leggi, parole poi parzialmente ricalibrate, ma che hanno fatte discutere anche perché giunte poco prima dell’entrata in vigore del Decreto sicurezza, contenente tanti inasprimenti di pene per diversi reati.
Nel corso della cerimonia sull’attività della Consulta 2024, Amoroso aveva iniziato la sua relazione ricordando il ruolo fondamentale dello Stato di diritto come baluardo della democrazia: «Il futuro è divenuto incerto e nello scenario globale vari parametri sembrano in rapido e imprevedibile mutamento. Ma lo stato di diritto costituisce ancora saldo ancoraggio del vivere insieme come consorzio civile con comunanza di valori e principi fondamentali, i quali danno corpo al patto fondativo della società». A questo proposito ha poi ricordato reciproci limiti nella separazione dei poteri: in particolare ha citato: «i limiti del potere legislativo, anche nel contesto sovranazionale» e «il potere normativo del Governo, nella forma sia della decretazione d’urgenza, sia della legislazione delegata», come, «potere soggetto a precisi limiti costituzionali a tutela della democrazia parlamentare, del ruolo del Parlamento e degli equilibri istituzionali».
Per poi fare riferimento ai cirteri: «ricorrenti nella giurisprudenza recente (della Corte Costituzionale, ndr», della ragionevolezza e della proporzionalità, a cui la Corte ha fatto ricorso «sempre con motivate argomentazioni, con l’effetto comunque di ritagliare, ormai da tempo, un’area più estesa di sindacato sull’esercizio del potere legislativo». E ha comunque ricordato che l’area del potere discrezionale del Parlamento «è esterna al controllo di legittimità della Corte costituzionale, essendo ad essa preclusa ogni valutazione di natura politica sulle scelte discrezionali del legislatore».
Amoroso ha ricordato l’importante ruolo del dialogo tra le Corti nell’Unione europea, la Corte di giustizia UE e le Corti costituzionali nazionali; e ha citato sia la possibilità «che la Corte scrutini nel merito le censure della normativa nazionale per violazione di quella dell’Unione europea» sia «i rinvii pregiudiziali disposti dalla Corte»” alla Corte di giustizia. Sul tema di attualità riguardante le forme speciali di autonomia differenziata per le regioni a statuto ordinario, ha ricordato che questa strada è perseguibile «nel rispetto dell’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e con contenuti che non pregiudichino la coesione sociale e l’unità nazionale, valori caratterizzanti la forma di Stato, il cui indebolimento può minare i fondamenti della democrazia rappresentativa».
A proposito del dialogo con il legislatore ha ricordato: «Rimane certo il limite, oltre il quale vi è la discrezionalità delle scelte politiche, ma nella consapevolezza e nel rispetto di questo limite la Corte è chiamata a dare tutela ai diritti fondamentali e a svolgere la sua missione di giudice delle leggi nel più ampio contesto di leale collaborazione istituzionale».
Nel corso della conferenza stampa, sollecitato da una domanda, Amoroso è intervenuto anche sul tema delle carceri, dopo che la Corte ha aperto a spazi per l’affettività in carcere ancorché con una gradualità dettata dalle strutture da adattare, e ha definito chiaramente: «Una tragedia il tema dei suicidi» di detenuti, e ribadito l’articolo 27 della Costituzione che prevede che la pena debba proporsi una finalità «rieducativa non retributiva», ricordando che chi sta in carcere vive condizioni di «fragilità».